GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA

PENALE

L’Avv. Massimo Monaldi ottiene l’assoluzione dell’imputato, AD di SPA,  per l’imputazione penale – Gestione rifiuti non autorizzata – art. 256 co. 1, lett. a) D. lgs. 152/06.
Nell fattispecie l’imputazione era ipotizzata la realizzazione di un’attività di gestione non autorizzata (produzione e trasporto) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terre e rocce proveniente dal cantiere edile.
La difesa dell’imputato ha contestato e dimostrato la carenza dell’elemento oggettivo del reato atteso che nella fattispecie la terra da scavo andava classificata non come rifiuto ma come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D. lgs. 152/06, che definisce ciò che non è rifiuto ex ART. 183 comma 1 lettera a), ma un sottoprodotto.